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  • 05 ottobre 2004 - S. 3134 - Disciplina delle unioni di fatto

    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI e MARINI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2004

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    Disciplina delle unioni di fatto

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    Onorevoli Senatori. – Anche nel nostro Paese, come in tutti gli altri Paesi occidentali, si è verificata negli ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti interpersonali e nelle forme di convivenza; questa modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per rispondere alle esigenze sia delle persone sia della società.

    Il presente disegno di legge si pone pertanto l’obiettivo di disciplinare le convivenze di fatto nel nostro Paese, sul modello già in vigore nella maggioranza dei Paesi europei.
    L’esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai cittadini una scelta più libera nell’organizzazione della propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato.
    La convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, che questo disegno di legge definisce «unione di fatto», obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un accordo che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di scioglimento dell’unione stessa.
    Le disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale possono infatti riguardare il periodo di durata dell’unione, ma anche il periodo successivo alla sua cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia nell’accordo costitutivo, in caso di scioglimento dell’unione nulla è dovuto.
    Tre sono le condizioni fondamentali perché sia valido l’accordo fra due persone che decidono di dar vita ad una unione di fatto:

    – che le due persone siano maggiorenni;

    – che non siano unite in matrimonio tra loro o con altre persone;
    – che non abbiano stipulato altri accordi per costituire un’unione di fatto.

    Il presente disegno di legge non si propone di modificare la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana, nè intende influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori, così come non intende modificare la concezione positiva del matrimonio come scelta volontaria, libera e cosciente. Contemporaneamente questo disegno di legge non intende equiparare i componenti di una unione di fatto ai coniugi, se non per particolari casi e specificatamente a quelli relativi alla materia successoria, ai diritti di abitazione, ai diritti e doveri di assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza sociale, nonché all’applicazione delle norme penali.

    La necessità di disciplinare l’istituto dell’unione di fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito dalla Costituzione.
    Con il presente disegno di legge si intendono pertanto superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto alcuni elementari diritti come quello di subentrare nell’affitto della casa comune in caso di morte del partner o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l’esistenza.
    Il disegno di legge attribuisce un valore importante all’accordo costitutivo, che è alla base dell’unione stessa, oltre che alla questione dello scioglimento dell’unione, sia quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente sia quando è proposto da entrambi. A questo proposito si prevede infatti che dal momento della dichiarazione relativa alla volontà di scioglimento dell’unione decorra un periodo di tempo sufficientemente significativo prima che l’ufficiale di stato civile dichiari sciolta l’unione stessa a tutti gli effetti.
    La disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione italiana alle risoluzioni della Unione europea in materia di coppie di fatto; alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri per l’adozione di norme in materia di antidiscriminazione ed ai princìpi ricompresi nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    (Unioni di fatto)

    1. Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni, non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, nè vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune e costituire una unione di fatto.

    Art. 2.

    (Contenuto dell’accordo costitutivo)

    1. L’accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l’obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:

    a) le generalità dei contraenti e ogni altro elemento di identificazione;

    b) la dichiarazione esplicita di voler costituire una unione di fatto;
    c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un’altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.

    2. L’accordo costitutivo di cui al comma 1 può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell’unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.

    Art. 3.

    (Presentazione dell’accordo costitutivo)

    1. L’accordo costitutivo è presentato dai due contraenti, alla presenza di due testimoni, al sindaco del comune di residenza di uno dei contraenti.

    2. Il sindaco o l’ufficiale di stato civile, verificata la volontà delle parti, annota l’accordo nel registro dello stato civile.

    Art. 4.

    (Successione)

    1. In tema di successione, se non è disposto diversamente nell’accordo costitutivo di cui all’articolo 2, la posizione dei contraenti l’unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.

    2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti.

    Art. 5.

    (Diritto all’abitazione)

    1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell’unione di fatto, ovvero di decesso di uno dei due contraenti che risulti locatario dell’abitazione ove essi risiedono, l’altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.

    2. L’unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, contributi ed altre agevolazioni per l’acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell’inserimento in graduatorie per l’edilizia popolare.

    Art. 6.

    (Lavoro e previdenza)

    1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell’applicazione delle norme, dei contratti e delle disposizioni di legge e di regolamento riguardanti il lavoro e il sistema previdenziale.

    Art. 7.

    (Assistenza e decisioni in caso di morte)

    1. In assenza di una diversa volontà espressa da uno dei contraenti dell’unione di fatto, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l’altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresi i poteri di decisione per quanto attiene la donazione di organi.

    2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.

    Art. 8.

    (Facilitazioni e accesso ai servizi)

    1. Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per quanto attiene l’applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi.

    Art. 9.

    (Norme penali)

    1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell’applicazione di norme penali e di procedura penale.

    Art. 10.

    (Nascita di figli)

    1. Se dai contraenti di una unione di fatto nascono figli, la loro paternità è attribuita al componente maschio della stessa purché al momento della nascita siano trascorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell’accordo di cui all’articolo 2 e, in caso di scioglimento dell’unione, non siano trascorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all’articolo 13.

    Art. 11.

    (Successione dei figli)

    1. La successione dei figli nati nell’ambito di una unione di fatto è regolata dalle norme sulla successione dei figli legittimi.

    Art. 12.

    (Modifica della regolamentazione
    dell’accordo costitutivo)

    1. I rapporti definiti nell’accordo costitutivo l’unione di fatto, di cui all’articolo 2, possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i contraenti dell’unione di fatto redigono l’atto con il quale modificano l’accordo precedentemente stipulato e lo presentano all’ufficiale di stato civile del comune in cui è stato presentato l’accordo, il quale provvede ad annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.

    Art. 13.

    (Scioglimento dell’unione di fatto)

    1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i contraenti, l’unione di fatto si scioglie per volontà anche di un solo contraente.

    2. La dichiarazione con la quale uno od entrambi i contraenti consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l’unione di fatto è presentata all’ufficiale di stato civile del comune ove l’unione stessa è stata annotata.
    3. L’ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.
    4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno dei due contraenti si presenta alla convocazione dell’ufficiale di stato civile e conferma la volontà di porre fine all’unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel registro dello stato civile.
    5. Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione dell’ufficiale di stato civile senza addurre alcun legittimo impedimento, l’unione resta valida, e a ciascuno dei contraenti è inflitta la sanzione amministrativa di euro 1.000. Parimenti è inflitta la sanzione di euro 1.000 al contraente che abbia presentato dichiarazione di scioglimento e non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione dell’ufficiale di stato civile.

    Art. 14.

    (Decorrenza degli effetti dello scioglimento)

    1. Nei casi previsti dall’articolo 13, l’unione di fatto si considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal giorno in cui uno od entrambi i contraenti hanno presentato all’ufficiale di stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello scioglimento.

    Art. 15.

    (Obblighi successivi allo scioglimento dell’unione di fatto)

    1. I rapporti tra i soggetti che hanno sciolto un’unione di fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in conformità dell’accordo costitutivo dell’unione stessa o dalle modifiche intervenute successivamente. In mancanza di specifiche espressioni di volontà contenute nell’accordo costitutivo non derivano, per l’effetto della sola esistenza dell’unione di fatto, obblighi patrimoniali e non patrimoniali per alcuno dei contraenti.

    Art. 16.

    (Disposizioni in materia fiscale)

    1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche giudiziari, assunti in applicazione della presente legge sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma di imposizione fiscale.

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